Questo è il secondo episodio della telenovela degli espropri, di cui abbiamo parlato in precedenza con Giuseppe Campanale.
Il diritto di proprietà è tutelato dall’art. 42 della costituzione. Le azioni di chi è al potere non devono essere accettate senza porsi domande. Le bugie hanno le gambe corte, il naso lungo e… i baffi! (Diceva Carlo Collodi nelle Avventure di Pinocchio). Le opinioni che ogni cittadino esprime devono essere fondate su fatti obiettivi. Le informazioni non devono essere manipolate. Tutto questo vale a maggior ragione per i politici e per chi si candida a governare gli enti pubblici.
A Ruvo di Puglia, alcuni presentano una versione dei fatti per mezze verità , omissioni e vere e proprie bugie: vengono fornite solo illusioni. Lo scopo è quello di annebbiare la comprensione dei fatti, il fenomeno è quelo tipico di ogni dittatura.
Ora pubblichiamo i due articoli uno da parte del candidato sindaco Matteo Paparella e la risposta dell’IdV di Ruvo di Puglia. A voi la vostra opinione.
Articolo 1 (da parte di Paparella)
La Cassazione scioglie i nodi delle Cooperative e delle indennità di esproprio. Matteo Paparella e Futuro e Libertà lo spiegano in un’assemblea pubblica.
“L’indennità di esproprio è sì pari al valore venale ma deve rimanere nei limiti del valore dell’Ici dichiarato. Di conseguenza, se il proprietario ha dichiarato al Comune una somma inferiore al valore del suolo bene, vedrà ridotto l’indennizzo che gli spetta”.
E’ l’assunto che viene fuori dall’ultimissima sentenza del 14 aprile scorso (n. 8489) riportata Sole 24 Ore) emessa dalle sezioni unite della Cassazione, che chiarisce bene l’annoso problema che, da tempo, sta attanagliando le centinaia di famiglie ruvesi riunite in cooperative. Nuclei familiari che al momento possono tirare un sospiro di sollievo, considerata la “spada di damocle” sotto cui finora hanno vissuto, relativamente ai prezzi da pagare stabiliti da alcune sentenze e perizie contraddittorie (da 60 euro al mq. ai 298 euro il metro quadrato).
L’ultima pronuncia della Consulta riepilogata anche dal “Sole 24 Ore” è stato, infatti, uno dei punti su cui si è concentrata l’attenzione durante (e soprattutto dopo) la partecipata assemblea svolta all’aperto con le famiglie residenti all’interno dei tre comparti edificatori interessati al tema (comparto A, B e C) inserita nel denso programma d’incontri in campagna elettorale del candidato sindaco, Matteo Paparella.
Tra i 4 candidati a “primo cittadino” non si è sottratto al dibattito solo l’altro competitore, prof. Nicola Bucci, presente assieme ad una delegazione della lista civica che lo sostiene (Città in Movimento).
Nella sostanza, la sentenza ha chiarito – secondo quanto ha spiegato il candidato sindaco durante la riunione – che l’entitĂ dell’indennizzo da riconoscere al proprietario/contribuente espropriato si lega al valore autodichiarato in sede di prelievo comunale sulle aree edificabili, sulla base appunto dell’autodichiarazione del proprietario e dell’importo dell’Ici versata.
La Consulta starebbe ora accertando solo le ipotesi in cui ci fossero casi di evasione o di omessa dichiarazione o finanche di dichiarazione di valori “irrisori” dell’Ici.
Sulla problematica delle cooperative edilizie e delle “assurde” indennità d’esproprio accusate dai residenti si è espressa anche Futuro e Libertà che in una nota ha spiegato la situazione: “Sostenere che i problemi legati alle indennità di esproprio richieste dai proprietari dei fondi espropriati nei comparti edificatori, si possano risolvere mediante lo “scambio” con volumetrie da realizzare in altri siti (o peggio nello stesso comparto interessato) è innanzitutto illecito, illogico ed inopportuno.
Pensare di edificare in un comparto qualsiasi, utilizzando un indice differente da quello indicato in sede di approvazione della variante di prg del 2000, è irrealizzabile poiché dovrebbe intervenire una variante di piano regolatore che notoriamente ha tempi biblici.
Tra l’altro – aggiungono i componenti del partito di Fini – gli indici così come sono stati approvati, 0,90, 0,30 etc. a seconda che si trattasse di comparti con ERP ovvero comparti EP, hanno rappresentato la conclusione di un lungo e laborioso procedimenti statistico che ha determinato la necessitĂ abitativa ruvese e quindi ha dimensionato il piano regolatore alle necessitĂ della comunitĂ . Quindi variare gli indici significherebbe fare saltare tutte le previsioni con conseguente scontato diniego dell’organo regionale da cui comunque deve passare la variante di piano. Dal punto di vista del rispetto del criterio di uguaglianza tra i cittadini , applicare un indice diverso rispetto a quello che resterebbe immutato nei comparti dove non vi è contenzioso, determinerebbe una sostanziale discriminazione per coloro che hanno inteso aderire immediatamente al consorzio, con rischio , elevato , di contenzioso.
Da ultimo se accettassimo seppur astrattamente la possibilità di fare “migrare” in altri siti la volumetria ricavata dallo scambio con la rinuncia alle indennità di esproprio , e ci sobbarcassimo una variante di piano con le criticità innanzi anticipate, la P.A. dovrebbe accettare come dato assoluto le valutazioni economiche fissate nelle perizie giudiziali (oltre € 280,00) e intraprendere un braccio di ferro con i privati per quantificare i volumi effettivamente realizzabili.
Ma c’è di più! Seppur fosse trovato l’accordo e la Regione Puglia non accettasse tale “migrazione” e tale nuovo dimensionamento del piano, ci ritroveremmo con un contratto già realizzato e la P.A. sarebbe oggetto di contenzioso risarcitorio da parte di quegli stessi soggetti privati che oggi agiscono contro le cooperative, finendo per complicare ulteriormente le questioni.
Ed allora la soluzione del problema passa dalla proposizione dei giudizi di “revocazione” delle sentenze già emesse per giungere ad una più equa valutazione del prezzo di esproprio , dall’utilizzo delle norme del regolamento edilizio art.128, 129 per “forzare la mano” a costituire i consorzi e fare partire l’edilizia privata, ovvero la convenzionata in casi di omissione, l’accollo da parte della P.A. delle spese legali del contenzioso per ridurre l’incidenza a carico delle cooperative, e perché no , dalla proposta Futuro e Libertà della cessione delle aree a DM dei comparti, ai privati per realizzare servizi (mercati, strutture sportive, centri di ritrovo e socializzazione di zona, cinema, ecc.) utilizzando la logica del contratto di quartiere 2, ossia il moltiplicatore economico degli investimenti, a vantaggio dei soci delle cooperative che si troveranno ad eliminare in tutto o in parte il loro debito.
Noi – conclude Futuro e LibertĂ – continuiamo a fare proposte serie. Le chiacchiere e l’incompetenza di altri non possono e non devono prendere in giro le famiglie.”
Articolo 2 (risposta da parte dell’IdV di Ruvo di Puglia)
ESPROPRI, LA DEMOCRAZIA RICHIEDE CITTADINI INFORMATI E CONSAPEVOLI
“Senza un’informazione basata sui fatti e non manipolata – scriveva Hannah Arendt – la libertĂ d’opinione diventa una beffa crudele”. Premesso che: – 1) con le sentenze del 29 luglio 2004 e del 29 marzo 2006, entrambe emesse nella causa Scordino contro Italia, lo Stato italiano è stato condannato per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – 2) con la sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale il sistema di calcolo dell’art. 5-bis della Legge 359/92 è stato travolto. La normativa italiana si è adeguata alle sentenze della Corte Europea e della Corte Costituzionale: il valore di mercato (valore venale) dell’area diventa il parametro per il calcolo dell’indennitĂ per l’esproprio delle aree edificabili. La Finanziaria 2008, con i commi 89 e 90 dell’art. 2, ha apportato alcune modifiche al DPR 327 del 2001 (T.U. espropri) – 3) con l’ordinanza n. 8489 del 14 aprile 2011 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di rapporti tra ICI e indennitĂ di esproprio: a) l’art. 16 del D.Lsg. 504/1992 deve essere interpretato nel senso che la “sanzione” della riduzione dell’indennitĂ di esproprio, in caso di dichiarazione infedele, debba trovare applicazione, con riferimento dall’ultima dichiarazione o denuncia presentata, prima della determinazione formale dell’indennitĂ , restando irrilevanti eventuali successivi atti di ravvedimento (non spontaneo) o di autorettifiche (che non siano frutto di un originario involontario errore); b) la disciplina dell’art. 16 riguarda anche le ipotesi di omessa dichiarazione/denuncia ICI, pena la irrazionalitĂ del sistema, posto che non vi è alcuna differenza tra dichiarazione che espone un valore assolutamente irrisorio e omessa dichiarazione; c) sulla base di tali premesse si deve concludere che in caso di omessa dichiarazione ICI, al contribuente fiscalmente inadempiente, espropriato, non spetti alcuna indennitĂ . Per tale motivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 8489 del 14/04/2011, ha dichiarato rilevante la questione di legittimitĂ costituzionale dell’art. 16 del D. Lgs. 504/1992, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennitĂ di esproprio, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale. Se tale è l’interpretazione data dalla Suprema Corte, paradossale è, invece, come la citata ordinanza n. 8489 del 14/4/2011 (denominata impropriamente sentenza) venga intesa, da alcuni, come la panacea per risolvere tutti i mali che affliggono i soci delle cooperative edilizie e le casse del Comune di Ruvo di Puglia. Per evitare ulteriori condanne allo Stato Italiano, la Corte di Cassazione ha sottoposto all’esame della Corte Costituzionale il citato art. 16 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche, in quanto in palese contrasto con quanto giĂ affermato dalla Consulta con la sentenza 348/2007, sospendendo il giudizio in corso. E’ di tutta evidenza che la Corte Costituzionale non potrĂ non tenere conto delle precedenti pronunce e di quanto giĂ stabilito dalla CEDU, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella c.d. sentenza Scordino contro Italia. Le sentenze vanno rispettate, non interpretate e commentate “Cicero pro domo sua”. Per una pronta consultazione si riportano la massima ed il dispositivo della citata ordinanza. Ruvo di Puglia lì 18/05/2011 IDV ITALIA DEI VALORI Il Responsabile (dott. Raffaele Pellegrini) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 14 aprile 2011 n. 8489 – Pres. ff. Vittoria, Rel. Merone – A.C. c. Comune di Sassari – (solleva q.l.c.). La massima Con riferimento agli artt. 117, comma 1 e 42, comma 3, Cost., anche in considerazione del disposto dell’art. 6 e dell’art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertĂ fondamentali, va sollevata questione di legittimitĂ costituzionale dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (v. oggi l’art. 37, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – T.U. espropriazione), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennitĂ di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennitĂ , pregiudicando in tal modo anche il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimitĂ costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1, oggi D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 7, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennitĂ di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennitĂ , pregiudicando in tal modo anche il diritto ad un serio ristoro, spettante all’espropriato, con riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, e art. 42 Cost., comma 3, anche in considerazione del disposto dell’art. 6 e dell’art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertĂ fondamentali. Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso alla Corte Cass. dell’11 gennaio 2011 Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2011.
Ringrazio Giuseppe Campanale per la segnalazione della situazione e la documentazione completa consegnandomi gli articoli.


